Ambiente – Informazioni ambientali (Art. 40 D.lgs 14-03-2013 n. 33)
Ultima modifica 20 dicembre 2023
Riferimenti normativi:
Art. 40. c.2, D.lgs 14 marzo 2013, n. 33
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’accesso del pubblico all’informazione ambientale è garantito da:
– sezione dedicata della Rete Civica del Comune: –
– sezione dedicata della Rete Civica del Comune: –
– sito dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Art. 2, D. Lgs 19 agosto 2005, n. 195
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonchè le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche’ ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto.
Approfondito quanto stabilito dalle norme sopra indicate in materia di accesso alle informazioni ambientali si sottolinea che il Comune non detiene la gran parte delle informazioni identificate all’ art. 2. comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Ciò nonostante, al fine di favorire quanto più possibile a chiunque sia interessato l’accesso alle informazioni ambientali, si forniscono di seguito indicazioni su come accedere a tali informazioni in possesso di altre amministrazioni.
Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021
– la delibera con cui l’ente locale approva il piano economico finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti regolatori di ARERA, comprensiva dello stesso PEF, può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013;
– ove il Comune abbia optato per l’invio dell’atto al Ministero dell’economia e finanze, in AT potrà
essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui la delibera e il PEF sono pubblicati;
– ai fini della pubblicazione, eventuali dati personali non pertinenti sono oscurati, nel rispetto del principio fissato all’art. 7-bis, c. 4, del d.lgs. 33/2013.