Vendite promozionali
Ultima modifica 21 dicembre 2023
Sono realizzate dall’esercente, dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrine.
Le vendite promozionali dei seguenti prodotti non sono ammesse nei trenta giorni antecedenti l’inizio delle vendite di fine stagione.
- Articoli di vestiario confezionati, maglieria esterna e camiceria;
- Accessori di abbigliamento;
- Biancheria intima;
- Abbigliamento ed articoli sportivi;
- Calzature, articoli in pelle e cuoio;
- Valigeria, borsetteria ed accessori;
- Articoli tessili;
- Articoli per l’arredamento e mobili.
Le vendite promozionali dei prodotti non compresi nell’elenco possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno. Le vendite promozionali che interessano i generi alimentari ed i prodotti della casa sono libere e non sono sottoposte alle seguenti disposizioni.
Non rientrano nelle vendite promozionali le vendite di prodotti a prezzi scontati effettuate all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
Norme comuni:
Durata: non superiore ai 30 gg;
Comunicazione : 5 giorni prima dell’inizio della vendita;
Dati da indicare nella comunicazione:
la data di inizio; la durata; i prodotti posti in vendita; la percentuale di sconto praticata. I prodotti posti in vendita devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo non scontato. La pubblicità non deve essere ingannevole.
Dirigente: Liliana Rovaldi
Responsabili: Claudio Giaccaglia