Ambiente-Bonifiche

Ultima modifica 20 dicembre 2023

Le bonifiche.
Le procedure per la bonifica dei siti contaminati è parte della normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
Il compito principale che le norme affidano al Comune è quello dell’approvazione dei Progetti di bonifica avviati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 14, comma 1 della Legge regionale 2 agosto 2006, n.13 stabilisce che: “Le funzioni amministrative inerenti gli interventi bonifica che ricadono interamente nell ‘ambito del territorio comunale, e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti”.
I progetti di bonifica sono rappresentati da tre distinte fasi:
  1. caratterizzazione (indagine dettagliata sulla situazione dei suoli e della falda);
  2. analisi di rischio per valutare la sussistenza di rischi sanitari ed ambientali;
  3. progetto operativo di bonifica, se necessario.
    Tutte le fasi, anche accorpate, devono essere analizzate in sede di Conferenza dei Servizi e approvate. 

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